Prima di dare una sommaria descrizione della Sharia (più correttamente Shari’a), dobbiamo precisare alcuni punti.
Le principali fonti della Sharia sono il Corano e gli Hadith.
Questi ultimi sono diverse raccolte di detti del profeta Maometto, interpretati talvolta in modo differente dai giuristi islamici.
Per questo motivo non è possibile dare una descrizione univoca delle norme della Legge Islamica, anche se i suoi principi essenziali sono universali.
C’è poi da considerare che tra i numerosi stati islamici, solo alcuni adottano la Sharia come legge dello stato. La maggioranza di essi adotta codici solo ispirati alla legge islamica e pochi altri hanno invece una Costituzione laica.
In campo giuridico, la Sharia è semplicemente una giurisprudenza che cerca di adeguare le sue norme alla “Legge Sacra”, la Legge di Dio, ispirandosi, come già detto, al Corano ed agli Hadith, ma anche a numerosi commentari redatti nei secoli dai giuristi islamici.
Dobbiamo precisare che la Sharia non riguarda esclusivamente i delitti e le pene, ma tutto il comportamento del Musulmano, infatti è suddivisa in quattro settori:
1) Fard (obbligatorio). Ad esempio le cinque preghiere obbligatorie durante la giornata, il pellegrinaggio alla Mecca almeno una volta nella vita, l’elemosina obbligatoria ai poveri, il digiuno durante il giorno nel periodo del Ramadan.
2) Mustahabb (consigliato). Ad esempio la circoncisione maschile ed il pellegrinaggio alla Mecca più volte nella vita.
3) Makruh (sconsigliato). Chi compie un’azione makruh non viene penalmente perseguito, ma semplicemente deplorato dalla comunità. Un esempio: non invocare Allah e non lavarsi le mani prima di mangiare,
4) Haraam (esplicitamente vietato). In questa categoria oltre ai delitti ed ai reati, sono comprese anche delle norme comportamentali che riguardano l’abbigliamento e l’alimentazione, per esempio.
In questa nota incentreremo la nostra attenzione sul punto 4 (Haraam).
Nella Sharia è contemplata la pena di morte in quattro casi:
Omicidio, adulterio, bestemmia contro Allah ed apostasia (abbandono della religione islamica).
In tutti e quattro i casi è richiesta la testimonianza di quattro musulmani adulti o una completa confessione.
Per quanto riguarda l’omicidio, alcune scuole giuridiche islamiche sostengono che va punito con la morte solo nel caso che la vittima sia un musulmano.
Per adulterio si intende qualsiasi rapporto sessuale al di fuori del matrimonio. Se il colpevole è sposato, è prescritta la lapidazione: l’uomo è interrato fino alla vita e la donna fino al petto. Vengono colpiti con pietre non troppo grandi affinchè la morte non sia troppo rapida.
Se invece il colpevole non è sposato, la pena consiste in 100 frustate.
In tutti i reati in cui è prevista la fustigazione, l’uomo viene spogliato, mentre la donna rimane vestita.
Nel reato di adulterio è inquadrato anche il rapporto omosessuale che, nella Sharia originaria, prevede la morte per il sodomizzato e 100 frustate per il sodomizzatore.
Secondo la Legge Islamica, gli omosessuali andrebbero arsi vivi, ma quasi sempre, nei paesi che applicano la Sharia, si procede per impiccagione, raramente per crocifissione.
Vediamo ora qualche esempio di reato non punito con la morte, tenendo presente che, nella legge islamica, il carcere è inteso solo come periodo di detenzione, nel quale il condannato possa giungere al pentimento, mentre si ritengono molto più efficaci le punizioni corporali.
Il furto è punito con l’amputazione della mano destra e, in caso di recidiva, anche della mano sinistra.
La rapina viene punita con la decapitazione nel caso che il rapinato sia stato ucciso, col taglio della mano destra e del piede sinistro se il rapinato non è stato ucciso.
La falsa testimonianza e la diffamazione vengono punite con 80 frustate.
Il consumo di vino o altri alcolici comporta una pena che va da 40 ad 80 frustate, così come il consumo di alimenti proibiti (ad esempio la carne di maiale).
In alcuni paesi o particolari regioni si applica la fustigazione anche nel caso di una donna non correttamente vestita o che sia uscita di casa senza essere accompagnata dal marito o da un parente maschio.
Queste norme così severe che abbiamo descritto sono spesso attenuate in molti paesi islamici e spesso sostituite con la detenzione.
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